Terra d’Otranto D.O.C.

doc_negroamaro

 

zona di produzione
● in provincia di Lecce: comprende tutto il territorio amministrativo della provincia;
● in provincia di Brindisi: comprende tutto il territorio amministrativo della provincia;
● in provincia di Taranto: comprende tutto il territorio amministrativo della provincia;

base ampelografica
● bianco (anche spumante): chardonnay min. 75%, possono concorrere alla produzione, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia, per la zona di produzione omogenea "Salento Arco Jonico - Salentino", presenti in ambito aziendale, max. 25%;
● rosato spumante, frizzante: negroamaro min. 70%, possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico - Salentino", presenti in ambito aziendale, max. 30%;
● rosato, rosso (anche riserva): negroamaro, primitivo, malvasia nera, malvasia nera di Lecce, malvasia nera di Brindisi, malvasia nera di Basilicata, da sole o congiuntamente min. 75%, possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico - Salentino", presenti in ambito aziendale, max. 25%;
● con menzione del vitigno bianchi (anche frizzante): Chardonnay, Malvasia Bianca (e/o Malvasia di Candia, e/o Malvasia Bianca Lunga), Verdeca, Fiano min. 90%, possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico - Salentino", presenti in ambito aziendale, max. 10%;
● con menzione del vitigno rossi: Aleatico, Malvasia Nera (e/o Malvasia Nera di Lecce e/o Malvasia Nera di Brindisi e/o Malvasia Nera di Basilicata), Primitivo min. 90%, possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico - Salentino", presenti in ambito aziendale, max. 10%;

norme per la viticoltura
● le forme di allevamento ammesse sono l'alberello e le spalliere tenute a guyot e a cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto un'altezza dal suolo non superiore a un metro. Non sono consentite altre forme di allevamento;
● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere una densità minima di 4.000 ceppi/Ha;
● è consentita l'irrigazione di soccorso, anche con impianti fissi;
● la resa massima di uva e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 11,00% vol. per le tipologie Bianco, Verdeca, Chardonnay, Malvasia Bianca e Fiano, 11,50% vol. per Rosato e Rosso, 12,00% vol. per la Malvasia Nera, 9 t/Ha e 13,50% vol. per il Primitivo, 14,00% vol. per l'Aleatico;
● nella produzione della tipologia Primitivo è consentito l'uso esclusivo di uve raccolte nella prima fruttificazione (grappoli). Sono da escludersi espressamente le uve rivenienti dalle "femminelle" (racemi);

norme per la vinificazione
● le operazione di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento e l'imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
● i vini a denominazione di origine controllata "Terra d’Otranto" non possono essere immessi al consumo anteriormente alle seguenti date: Primitivo 31 marzo successivo all'annata di produzione delle uve, per tutte le altre tipologie 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve;
● per tutte le tipologie è consentito l'appassimento delle uve sulla pianta oppure su stuoie o in cassette, anche in fruttaio in condizioni di temperatura, umidità e ventilazione controllate;
● è consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. E' inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale;
● il vino a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Rosso Riserva, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 24 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
● per i vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" nelle tipologie "Rosato", "Chardonnay", "Malvasia Bianca", "Fiano", "Verdeca" è consentita la menzione tradizionale "vivace";
● sui recipienti di confezionamento dei vini "Terra d'Otranto", con l'esclusione dei vini spumanti e frizzanti, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve