Rosso di Cerignola D.O.C.

doc_rossocerignola

 

zona di produzione
● in provincia di Foggia: comprende il territorio del Comune di Cerignola, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare; l'intero territorio dei Comuni di Stornara e Stornarella; le isole amministrative del Comune di Ascoli Satriano intercluse nel territorio del Comune di Cerignola;

base ampelografica
● (anche riserva) 55-85% uva di Troia, 15-30% negroamaro, possono concorrere sangiovese e/o barbera e/o malbech e/o montepulciano e/o trebbiano toscano max. 30%;

norme per la viticoltura
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata non deve essere superiore a 10 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 11,50% vol. (12,50% vol. per la versione Riserva);

norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni di Stornara, Stornarella, Ascoli Satriano e Canosa di Puglia;
● i vini a denominazione di origine controllata "Rosso Canosa" che intendano utilizzare l'indicazione della menzione Riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni in botti di legno e, al momento dell'immissione al consumo, devono avere una gradazione alcoolica complessiva minima di 13%. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve