Castel del Monte D.O.C.

Doc_casteldelmonte

 

zona di produzione
● in provincia di Barletta-Andria-Trani: comprende il territorio comunale di Minervino Murge ed in parte i territori comunali di Andria, Canosa di Puglia e Trani;
● in provincia di Bari: comprende il territorio dei Comuni di Bitonto, Corato, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Toritto e completamente l'isola amministrativa D'Ameli del comune di Binetto;

base ampelografica
● bianco (anche frizzante, spumante): max. 100% pampanuto - loc. pampanino, chardonnay, bombino bianco, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale", iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 35%;
● con menzione del vitigno bianchi: Sauvignon (anche frizzante), Chardonnay (anche frizzante), Bombino Bianco (anche frizzante, spumante) ciascuno min. 90%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale", iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 10%;
● rosato (anche frizzante, spumante): max. 100% bombino nero e/o aglianico e/o uva di Troia, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale", iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 35%;
● con menzione del vitigno rosato: Aglianico (anche frizzante) min. 90%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale", iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 10%;
● rosso (anche novello): max. 100% uva di Troia e/o montepulciano e/o aglianico, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale", iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 35%;
● con menzione del vitigno rossi: Aglianico (anche riserva), Cabernet (Franc e/o Sauvignon), Nero di Troia ciascuno min. 90%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale", iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 10%;

norme per la viticoltura
● è consentita l'irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 10% vol. per le tipologie Bianco e Rosato (con o senza nome vitigno), 13 t/Ha e 11,50% vol. per la tipologia Rosso (con o senza nome del vitigno), 13 t/Ha e 12% vol. per le versioni Riserva;

norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e anche nei comuni di Barletta e Canosa;
● l'elaborazione dei vini Spumanti e Frizzanti deve avvenire nell'ambito della Regione Puglia;
● la produzione dei vini Spumanti può essere ottenuta con la rifermentazione del vino base o per fermentazione dei mosti; la presa di spuma potrà essere ottenuta in autoclave o in bottiglia;
● i vini "Castel del Monte" Aglianico e "Castel del Monte" Cabernet aventi diritto alla menzione "Riserva" debbono essere sottoposti a un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui uno in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia;

norme per l'etichettatura
● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini con la denominazione di origine controllata "Castel del Monte", ad esclusione delle tipologie Frizzante e Spumante, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve;