Barletta D.O.C.

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zona di produzione
● in provincia di Barletta-Andria-Trani: comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Barletta ed in parte quello di Andria e Trani e tutto il territorio comunale di S. Ferdinando di Puglia e Trinitapoli;

base ampelografica
● bianco (anche frizzante): malvasia bianca min. 60%, possono concorrere max. 40% anche le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona omogenea Capitanata e Murgia centrale;
● con menzione del vitigno bianco: Malvasia Bianca min. 90%, possono concorrere max. 10% anche le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona omogenea Capitanata e Murgia centrale;
● rosato (anche frizzante), rosso (anche novello, riserva): uva di Troia minimo 70%, possono concorrere max. 30% anche le uve provenienti dai vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona omogenea Capitanata e Murgia centrale;
● con menzione del vitigno rosso (anche riserva): Uva di Troia o Nero di Troia minimo 90%, possono concorrere max. 10% anche le uve provenienti dai vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona omogenea Capitanata e Murgia centrale;

norme per la viticoltura
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata non deve essere superiore a 15 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10,50% vol. per il Bianco (anche frizzante e con indicazione di vitigno) ed il Rosato (anche frizzante), 11,50% vol. per il Rosso (anche novello e con indicazione di vitigno), 12,50% vol. per Rosso Riserva e Uva di Troia o Nero di Troia Riserva;

norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve;
● i vini a denominazione di origine controllata "Barletta" Rosso e "Barletta" Nero di Troia o Uva di Troia che intendano utilizzare l'indicazione della menzione Riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, di cui almeno un anno in botti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
sui recipienti di confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata "Barletta", ad esclusione delle tipologie frizzanti, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve